3. L'evoluzione della normativa

Introduzione

Nel decennio considerato in questa pubblicazione la normativa INAIL ha subito sostanziali modificazioni che hanno di fatto aumentato l'insieme dei lavoratori assicurati, allargato il concetto di rischio tutelato ed esteso il concetto di danno dalla sola capacità lavorativa all'integrità biologica dell'individuo. L'insieme di questi tre fattori deve far ipotizzare un aumento del numero e della gravità dei casi di infortunio riconosciuti dall'Istituto Assicuratore a prescindere dalle variazioni degli altri fattori, in primo luogo della sicurezza sul lavoro.

Nei paragrafi che seguono vengono analizzati in dettaglio tutti gli aspetti dell'assicurazione in modo che sia chiaro al lettore quale tipo di lavoratori e di infortuni possono essere studiati utilizzando i dati forniti dall'INAIL; la figura 3.1 riassume l'andamento globale degli infortuni riconosciuti nel decennio in relazione alle principali variazioni normative intervenute.

E' evidente che qualsiasi tentativo di interpretare l'andamento del fenomeno nel tempo non può prescindere dalla considerazione del possibile impatto dell'estensione dell'ambito assicurativo; se da un lato, infatti, è lecito attendersi un aumento del numero assoluto di infortuni, dall'altro, l'inserimento di categorie caratterizzate da esposizione a rischi di minor rilevanza può comportare una riduzione degli indicatori di incidenza e di gravità.


tabella incidenza infortuni per provincia

Inizio Pagina  3.1 L'Inail le attività protette, i soggetti assicurati e le modifiche del D.Lgs. 38/2000

L'Inail gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione è regolata dalle norme contenute nel relativo Testo Unico (Decreto del Presidente della Repubblica n.1124 del 1965 e successive modifiche).

In particolare, l'obbligo assicurativo è sancito dal combinato disposto degli artt. 1, 4, e 9 del citato T.U.


L'assicurazione nell'industria, commercio e artigianato

Le attività assicurate (art. 1 T.U. 1124 30/06/65)

Secondo l'art. 1 "E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori:

  1. di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di annaffiatura , spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
  2. di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
  3. di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
  4. di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
  5. di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
  6. di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
  7. di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
  8. per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
  9. per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
  10. di carico o scarico;
  11. della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio decreteo-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n.753;
  12. della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura ;
  13. di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
  14. di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
  15. degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
  16. delle concerie;
  17. delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
  18. delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
  19. di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
  20. di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
  21. dei pubblici macelli o delle macellerie;
  22. per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco ;
  23. per il servizio di salvataggio;
  24. per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca ;
  25. per il servizio di nettezza urbana;
  26. per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici negli acquari;
  27. per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali ;
  28. per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al al n. 5 dell'art. 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari. L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato. Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto".


I soggetti assicurati (art. 4 T.U. 1124 30/06/1965)

Ai sensi dell'art. 4 "Sono compresi nell'assicurazione:

  1. coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
  2. coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
  3. gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
  4. gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge ;
  5. gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche odi lavoro;
  6. il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n.2;
  7. i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;
  8. i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
  9. i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 .

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto."


Le modifiche del D.Lgs. 38/2000

Le recenti disposizioni di legge, in particolare il decreto legislativo 38 del 23.2.2000 hanno apportato delle sostanziali integrazioni ai concetti sopra esposti, ed infatti sono state introdotte alcune categorie di lavoratori per le quali il vincolo della subordinazione è cosi labile da riuscire di difficile individuazione.

È ormai pacifico che il vincolo della subordinazione, che rappresentava una chiara linea di demarcazione per la tutelabilità, oggi viene meno. Com'è noto, infatti, la limitazione dei soli lavoratori subordinati alla tutela si giustificava in base alla considerazione che si trattava di soggetti economicamente piu' deboli di quelli autonomi. Oggi questo differente potenziale economico è allo stato quasi inesistente.

A tal riguardo sono da segnalare le copiose pronunce della Suprema Corte nelle quali si enuncia che, a parità di esposizione al rischio, deve corrispondere parità di tutela assicurativa.

Anche l'altro elemento cardine per l'individuazione dei soggetti tutelati, la manualità, è allo stato in via di superamento. Costituisce un fatto incontrovertibile che la manualità, intesa dal legislatore alla stesura del Testo Unico del 1965, oggi non esiste più, in quanto si è talmente modificata nella sostanza da potervi includere attività che prima non venivano considerate manuali.

La meccanizzazione in agricoltura, nell'edilizia, nei lavori di facchinaggio, la robotizzazione nell'industria hanno profondamente modificato le condizioni dei cosiddetti lavori manuali. Viceversa una certa manualità nell'utilizzo di strumenti elettronici ed informatici da parte di coloro che svolgono attività prevalentemente intellettuale apre le porte della tutelabilità a categorie finora escluse. Schematizzando si può così rappresentare, anche se la stessa non è esaustiva, la categoria dei lavoratori assicurati:

  • lavoratori dipendenti, operai ed impiegati
  • sovrintendenti ai lavori
  • artigiani
  • insegnanti ed alunni (che attendono ad esercitazioni pratiche)
  • partecipanti a tirocini formativi e di orientamento (art. 2 D.P.R. n.156/1999)
  • soci, familiari partecipanti impresa familiare regolarmente costituita (230- bis c.c.)
  • familiari coadiuvanti, anche non in presenza di impresa familiare
  • apprendisti
  • commessi viaggiatori
  • pescatori
  • lavoratori a domicilio
  • animatori turistici
  • lavoratori inseriti nei piani di inserimento professionali
  • lavoratori socialmente utili
  • l'assistente "contrario"
  • ballerini e tersicorei (decorrenza 30/03/1989, sentenza Corte Costituzionale 137/1989).

Si indicano di seguito particolari soggetti esclusi dalla tutela assicurativa Inail ai sensi delle vigenti disposizioni di legge :

  • i lavoratori addetti alla navigazione e alla pesca marittima e i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dall'armatore (assicurati presso l'IPSEMA)
  • i dirigenti e gli impiegati dell'agricoltura (assicurati presso ENPAIA)
  • rappresentanti del commercio (assicurati presso ENASARCO)
  • i giornalisti (assicurati presso l'INPGI)
  • il titolare di impresa non artigiane (commerciante-industriale)
  • amministratore unico e amministratore delegato con poteri pieni
  • praticanti in studi legali
  • liberi professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro)
  • soci che non partecipano manualmente all'attività né sovraintendono
  • collaborazioni coordinate e continuative per società ed associazioni sportive dilettantistiche
  • vigili del fuoco
  • personale di volo della navigazione aerea
  • personale militare dello Stato
  • personale civile dello Stato, per il quale l'assicurazione viene gestita dall'Inail con una forma specifica di "gestione per conto dello Stato", con addebito alle singole amministrazioni interessate delle spese sostenute dall'Istituto per prestazioni corrisposte e per costi di gestione sopportati art. 127 T.U. 1124/65 e D.M. 10 ottobre 1985).

I nuovi soggetti assicurati negli anni '90

Sono assicurati secondo la forma ordinaria

  • i dipendenti delle Ferrovie dello Stato con decorrenza 01/01/1996
  • i dipendenti del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con decorrenza 01/01/1999
  • gli associati in partecipazione che svolge attività manuale con decorrenza 1992
  • sindacalisti in aspettativa (Sentenza della Corte Costituzionale n.171 del 06 maggio 2002).

Il decreto legislativo 38/2000 ha introdotto ed ampliato la sfera dei soggetti tutelati includendovi:

LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE - ART. 4 D.Lgs. N. 38/2000 (decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 16 marzo 2000): È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti appartenenti all'area dirigenziale che svolgono le attività rischiose di cui all'art. 1 T.U. n. 1124, anche se già tutelati con polizze privatistiche.

Per tali devono intendersi i lavoratori in possesso della qualifica di dirigente ed anche quei lavoratori che, in carenza di detta specifica qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali (es. "funzionari" nei contratti dei bancari).

LAVORATORI PARASUBORDINATI - ART 5 D.Lgs. N. 38/2000 - (decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 16 marzo 2000): È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori "parasubordinati" che svolgono le attività a rischio definite nell'art. 1 del T.U. 30.6.65 n. 1124 o che, per l'esercizio delle loro mansioni, si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti (a decorrere dal 24/10/2003 con l'entrata in vigore del D.Lgs 276/2003 cd. Legge Biagi l'attività dei collaboratori deve essere prestata nell'ambito di uno specifico progetto programma o fase di esso).

SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI ART. 6 D.Lgs N. 38/2000 (decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 16 marzo 2000): È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli sportivi professionisti, anche se già tutelati con polizze privatistiche. L'obbligo assicurativo riguarda:

gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 T.U. ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

sono sportivi professionisti dipendenti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che svolgono attività a titolo oneroso con carattere di continuità a favore di società sportive operanti nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI di tipo professionistico, e che conseguono tale qualificazione dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Ad oggi le federazioni che hanno istituito il settore professionistico sono:

  • FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
  • FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
  • FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
  • FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
  • FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
  • FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA.

Per la costituzione del rapporto la normativa prevede, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta, da depositare per l'approvazione presso la federazione sportiva nazionale.


I soggetti assicuranti (art.9 T.U. 1124 30/06/1965)

Soggetti assicuranti sono definiti genericamente i datori di lavoro i quali sono tenuti ad applicare le norme sull'assicurazione infortuni quando esercitino una delle attività protette (art.1) ed occupino le persone che possiedono i requisiti di cui all'art.4.

La nozione di datore di lavoro agli effetti assicurativi è diversa e più ampia di quella di imprenditore dettata dal codice civile non essendo richiesto a quel fine l'esercizio professionale di un'attività economica per la produzione o lo scambio di beni e servizi. Inoltre l'obbligo assicurativo grava anche sullo Stato, le Province, i Comuni e gli enti pubblici quando esercitino un'attività compresa fra quelle elencate nell'art 1 del T.U. ed impieghino soggetti fra quelli indicati dall'art 4 del precitato T.U.


L'ASSICURAZIONE IN AGRICOLTURA

La tutela in agricoltura è prevista dal titolo II del T.U.; è una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale, in considerazione del diverso contesto socio economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema di finanziamento.

In comune ai due settori è la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni. Agli effetti della tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul fondo o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola:

  • i lavori di coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame (lavorazioni agricole principali), anche se svolti con macchine
  • le lavorazioni connesse - che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l'efficacia in quanto preparatorie e di stimolo
  • quelle complementari - riferite all'utilizzo dei sottoprodotti
  • quelle accessorie - dirette alla migliore utilizzazione del fondo
  • i lavori forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.
  • le attività di cui al Titolo I se svolte da imprenditore agricolo nell'interesse e per conto di aziende agricole.

Infine, ai sensi della legge 730/85, rientrano nella tutela agricola le attività di agriturismo.

Circa i soggetti che hanno diritto alla tutela, il TU elenca all'art.205:

  • i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali
  • i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende
  • i sovrastanti ai lavori
  • i soci di cooperative
  • i parenti addetti all'azienda agricola o forestale.

Fino al 30/06/1995 i contributi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, venivano riscossi dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), che provvedeva poi a versare all'INAIL la quota parte relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .

Dal 01/07/1995 a tanto provvede l'INPS, essendo stato soppresso lo SCAU. All'INPS spetta anche di verificare la corretta appartenenza dell'azienda al settore agricolo .


Inizio Pagina  3.2 Dalla tutela del rischio specifico all'adozione del principio finalistico

Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, è infortunio sul lavoro l'infortunio avvenuto "per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni".

Perché l'infortunio sul lavoro sia riconosciuto come tale occorre che avvenga in occasione di lavoro, è necessario cioè che l'infortunio possa ricollegarsi anche indirettamente all'attività lavorativa. Pertanto non è tutelato soltanto l'evento derivante dal rischio specifico che l'attività lavorativa comporta, ma anche l'infortunio che deriva da rischio generico, in quanto tale rischio sia aggravato dal lavoro.

Sino alla fine degli anni '90 il rischio generico si intendeva aggravato dal lavoro solo in presenza di specifici elementi lavorativi che determinavano un incremento del rischio stesso; perciò, ad esempio, il lavoratore investito sulla pubblica via era indennizzato solo se il rischio della circolazione, che incombe su tutti i pedoni, era aggravato dall'abbigliamento o dall'attrezzatura di lavoro; per lo stesso motivo non venivano indennizzati infortuni derivati da calamità naturali o infortuni occorsi in ambiente di lavoro conseguenti a cadute dalle scale, scivolamenti, urti contro mobili, che non risultassero determinati da particolari circostanze, come pavimento bagnato, trasporto di materiale etc..

Un altro filone giurisprudenziale riteneva tuttavia che il lavoro in sé e per sé rappresentasse un aggravamento del rischio generico, in quanto la prestazione del lavoro determina l'esposizione a rischi anche attraverso le condizioni dell'ambiente in cui è resa e nel rischio tutelato rientrano anche le circostanze straordinarie ed imprevedibili.

L'INAIL, dal canto suo, con lettera del 08/07/1999 ha accolto il filone giurisprudenziale "estensivo" della nozione di occasione di lavoro, in omaggio al cd "principio finalistico" secondo il quale il rischio generico, che grava cioè su tutte le persone, è aggravato dal lavoro e quindi coperto dall'assicurazione se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.

Gli infortuni avvenuti in attività assimilabili a quelle del vivere quotidiano (es. scendere le scale, andare al bagno, vestirsi, recarsi da un luogo all'altro all'interno del posto di lavoro) sono indennizzabili quando dette attività sono poste in essere per fini lavorativi.

Sono indennizzabili gli infortuni avvenuti fuori dal posto di lavoro in attualità di lavoro (es. caduta per strada durante lo spostamento da cantiere all'altro), ed anche gli infortuni derivanti da fatti naturali se accaduti durante il lavoro, in quanto il rischio, che per gli altri è occasionale, dal lavoratore è assunto non per scelta personale ma per esigenze lavorative.

Unico limite all'indennizzabilità è rappresentato dal rischio elettivo, da intendersi come rischio al quale il lavoratore si sottopone volontariamente per soddisfare esigenze voluttuarie, personali e comunque extra lavorative.


Infortunio in itinere

Anche l'infortunio in itinere ha goduto di tutela via via più ampia grazie all'impulso di pronunce giurisprudenziali e infine, del D.Lgs. 38/2000 che è intervenuto in materia.

Già con la L. 19 gennaio 1963 n. 15 il legislatore delegò il Governo ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che fossero compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.

Tuttavia il Governo non esercitò la delega conferitagli e l'infortunio in itinere rimase privo di disciplina legislativa sino al 23 febbraio 2000.

In assenza di intervento del legislatore, la giurisprudenza aveva considerato la copertura dell'infortunio in itinere come un prolungamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui il lavoratore fruisce in quanto addetto ad attività rischiose comprese nell'assicurazione stessa.

Nel recepire tali pronunce, con le linee guida del 4 maggio 1998, l'Istituto precisava che, ai fini della tutela era necessario che il lavoratore fosse coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che il rischio della strada dallo stesso affrontato, per ragioni riconducibili alle peculiari modalità di svolgimento e di organizzazione del lavoro, fosse un rischio diverso rispetto a quello che incombe sulla generalità degli utenti.

Coerentemente con tale assunto, si negava l'indennizzabilità di infortunio in cui era incorso il lavoratore a bordo di mezzo pubblico, in quanto si riteneva che il relativo rischio, gravando indifferentemente su tutti i passeggeri, non fosse diverso e più grave ; allo stesso modo non era coperto da tutela l'infortunio occorso a lavoratore che circolava a piedi, in quanto, anche in tal caso, lo stesso non era sottoposto a rischio più grave rispetto agli altri utenti della strada, salvo che il lavoratore dovesse, per esigenze lavorative, trasportare oggetti pesanti e/o ingombranti (es. strumenti di lavoro). Diversamente si riconosceva l'infortunio di chi si recava al lavoro mediante mezzo proprio, quando l'uso dello stesso era necessitato, quando cioè non era ragionevolmente raggiungibile il posto di lavoro a piedi data la distanza o con mezzo pubblico, per assenza del mezzo, eccessiva distanza della fermata, orari incompatibili con le esigenze lavorative e familiari del lavoratore.

Con l'adozione del già citato criterio finalistico, anche le linee guida del 1998 subiscono una parziale revisione nel luglio 1999: se il lavoro è rischioso in sé e per sé non è necessario che il lavoratore sia costretto a sottoporsi ad un rischio diverso e più grave rispetto agli altri utenti della strada, in quanto aggravante sufficiente è la necessità di affrontare il percorso per fini lavorativi.

Pertanto l'infortunio in itinere diviene indennizzabile anche nei casi di percorso a piedi o su mezzi pubblici o di percorsi misti, a condizione che siano accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Resta fermo il principio per cui è meno rischioso andare al lavoro a piedi o con il mezzo pubblico piuttosto che con il mezzo privato, il cui uso, ai fini della indennizzabilità dell'infortunio, deve essere necessitato, secondo i criteri sopra descritti.

Con il D.Lgs. 38/2000 il legislatore disciplina l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere per eventi dal 16 marzo 2000, mediante l'art. 12 che testualmente recita:

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".

Come si evince dalla lettura del testo, la norma riflette gli indirizzi impartiti con la già citata lettera del 1999, in quanto, ferme restando le condizioni di luogo (normalità del percorso) e di tempo (congruità di distanza temporale tra inizio e fine lavoro) il rischio generico della strada si trasforma in rischio generico aggravato solo per il fatto che il viaggio è finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro o al ritorno alla propria abitazione.

Il percorso è da considerarsi normale quando è più breve e diretto, ma anche più lungo se più sicuro e molto meno trafficato e quando la distanza è ragionevole.

Tutte le modalità di spostamento sono comprese nella tutela, con la precisazione che l'uso del mezzo privato deve essere necessitato, in quanto se lo stesso percorso può essere effettuato a piedi o con mezzo pubblico, l'utilizzo del proprio mezzo costituisce una mera comodità e quindi un rischio elettivo non indennizzabile.

Durante l'intervallo per il pasto l'infortunio non è indennizzabile se all'interno del luogo di lavoro è presente una mensa aziendale o servizi equivalenti a breve distanza (es. locali convenzionati, buoni pasto utilizzabili nelle vicinanze); inoltre, secondo il principio più volte esposto, in caso di utilizzo di mezzo privato, il lavoratore è tutelato solo se il luogo non è raggiungibile a piedi o con mezzo pubblico. Il mancato utilizzo di mensa aziendale o di servizi equivalenti è giustificabile solo se determinato da esigenze di salute (es. il lavoratore deve recarsi a casa in quanto costretto a seguire una dieta particolare non compatibile con i servizi mensa).

Il percorso seguito deve essere normale, cioè senza deviazioni o interruzioni salvo che le stesse siano determinate da causa di forza maggiore (viabilità interrotta, guasto meccanico etc.) o collegate ad esigenze essenziali o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso a vittima di incidente).

La tutela non opera in caso di guida senza patente, o quando l'infortunio sia direttamente cagionato da guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

Fatte salve le ipotesi di cui sopra, la colpa del lavoratore non interrompe il nesso di causalità sempre che non si tratti di comportamenti talmente abnormi da sfociare nel rischio elettivo.


Inizio Pagina  3.3 Evoluzione normativa dalla rendita ex art. 66 D.P.R. 1124/1996 alla tutela del danno biologico

Disciplina del T.U. D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965

La rendita diretta, di cui all'art. 66 T.U., è erogata a favore dell'assicurato quando dall'evento lesivo, sia esso infortunio o malattia professionale, derivino postumi permanenti indennizzabili, ossia postumi che riducono la capacità lavorativa generica in misura superiore al 10% (fino alla sentenza della Corte Costituzionale del 30.05.1977 per l'indennizzabilità in rendita della malattia professionale era richiesta una perdita di attitudine generica al lavoro in misura superiore al 20%).

L'importo della rendita è calcolato in base a due elementi:

1. La retribuzione percepita dal lavoratore nell'anno precedente l'evento

2. Il grado di inabilità.

Tale disciplina si applica ad eventi antecedenti il 25 luglio 2000, data in cui è entrata in vigore la normativa sul danno biologico.


Disciplina del danno biologico art. 13 D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000

L'esigenza di una più ampia tutela della persona era sorta già con la giurisprudenza degli anni 70, che iniziava a porre dei dubbi sulla validità del sistema risarcitorio da responsabilità civile; il danno all'integrità fisica, si dice in queste pronunce, non può essere ristorato solo dal punto di vista economico, perché non di sola perdita patrimoniale si tratta; anzi, ai sensi dell'art. 32 Cost. il principale oggetto della tutela è il diritto alla salute inteso come interesse della collettività e diritto fondamentale dell'individuo.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 184/1986 introduce così il concetto di danno biologico, inteso come menomazione anatomofunzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, sulla sua vita di relazione, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente dalla capacità della persona a produrre reddito.

Alla luce di tale orientamento innovativo anche la rendita INAIL, che si limitava a ristorare il lavoratore per la perdita generica di attitudine al lavoro, si è rivelata inadeguata a tutelare quegli aspetti della vita della persona che, non incidendo sulla capacità lavorativa, non comportano una perdita economica, si pensi ad esempio al danno estetico o al danno all'apparato riproduttivo.

Con l'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 il legislatore introduce l'indennizzo INAIL del danno biologico definito, ai fini assicurativi, come lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. E' evidente come la norma rovesci l'oggetto della tutela: in primo luogo si indennizza il danno alla salute e, solo secondariamente, le conseguenze patrimoniali dell'evento lesivo. L'indennizzo si articola come segue:

  • Nessun indennizzo è dovuto per gradi di menomazione inferiori al 6% (fino a tale percentuale le menomazioni, per la loro lieve entità, sono ritenute non rilevanti in un sistema di tutela sociale).
  • Per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16% è previsto un indennizzo in capitale, il cui ammontare è pari al valore punto, che in base al sesso e all'età dell'assicurato, si rileva dalla "tabella indennizzo danno biologico - indennizzo in capitale". Per danni di tale entità si presume che non vi sia alcuna conseguenza patrimoniale.
  • Le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di una rendita composta da due quote: la prima, per danno biologico, è pari al valore punto che, in base alla tabella delle menomazioni, si rileva dalla "tabella indennizzo danno biologico indennizzo in rendita"; la seconda, per danno patrimoniale, è commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente previsto da detta tabella. La corrispondente quota di rendita è il risultato della semplice moltiplicazione della retribuzione per il grado di menomazione per uno specifico coefficiente.

La tabella dei coefficienti contiene una predeterminazione dei coefficienti in relazione al grado di menomazione, in considerazione del fatto che, con il crescere della gravità della menomazione, aumenta l'incidenza della menomazione stessa sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito. Tale presunzione può essere superata, con adeguata motivazione medico legale, mediante l'attribuzione di un coefficiente previsto per una fascia di gradi superiore. Per applicare un coefficiente superiore, il medico deve avere riguardo all'attività svolta dal soggetto, intesa come tipo di attività nelle sue connotazioni generali, indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari dell'organizzazione del lavoro, alla categoria di appartenenza del lavoratore, e alla sua ricollocabilità, da valutarsi con riguardo esclusivo alle potenzialità lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultati degli interventi riabilitativi effettuati, nonché dei benefici che il soggetto può ricavare dagli interventi di supporto ambientali e dai servizi di sostegno effettivamente fruibili.

Se, al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta non è possibile il definitivo accertamento medico legale di un grado di menomazione, presumibilmente attestabile tra il 6% e il 15%, l'Istituto può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, con riserva di procedere alla liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dal ricevimento del certificato medico definitivo.

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